Sigarette elettroniche e nuova tassazione

«È impossibile essere sicuri di qualcosa nella se non della morte e delle tasse.» Mai come ora questa frase, erroneamente attribuita dai più a Benjamin Franklin, ma in realtà di Christopher Bullock, suona reale. Nell’ultimo mese, infatti, al centro dell’attenzione del fisco è finito un settore che negli ultimi anni, per moda secondo alcuni o per efficacia secondo altri,  è in continua espansione. La categoria  di cui si parla è quella del vaping o, che dir si voglia, delle sigarette elettroniche. I dati infatti confermano quanto appena detto: 1.200.000 consumatori e circa 30.000 operatori nel settore in Italia. A questi deve sommarsi la previsione di Bis Research secondo cui entro il 2025 il settore aumenterà del 600% proiettando gli attuali 7,5 miliardi di euro di fatturato globale a 43 miliardi. Con queste cifre, appunto, non deve stupire che il governo sia intervenuto nel tassare il settore del fumo digitale. Il problema, emergente in questi giorni, è dovuto alla prossima legge di bilancio e a tutti gli emendamenti a essa connessi. Il clima attuale, fra critiche e conforti, è particolarmente confuso: occorrerà pertanto ripercorrere brevemente l’evoluzione della normativa italiana in materia per tentare di fare, per quanto possibile, un po’ di chiarezza sull’argomento.

Le Sigarette Elettroniche

Ormai è arcinoto a tutti cosa siano le sigarette elettroniche, tuttavia, date le premesse di voler risolvere per quanto possibile ogni dubbio, non si può prescindere dalle nozioni basilari. In parole semplici, dopo varie precisazioni operate da ministri e portavoce, la sigaretta elettronica è uno strumento, contenente nicotina o portato a contenerla, diretto all’inalazione del vapore. Quindi, in linea con quanto appena detto, quando la legge parla di sigarette elettroniche fa riferimento  a quelle contenenti nicotina.
I liquidi con cui ricaricarle sono invece composti principalmente da tre elementi: propilene glicolo (PG), glicerolo vegetale (VG) e nicotina a cui si aggiungono, eventualmente, degli aromi. Tanto le sigarette quanto i liquidi vengono commerciati principalmente da negozi fisici, monomarca-franchising o plurimarca, tabaccherie oppure online. Dalle prime comparse delle sigarette elettroniche ad oggi, il commercio si è quasi principalmente spostato, almeno fra i consumatori più navigati, sui negozi online. Tale scelta è principalmente dettata dal prezzo che trova facile giustificazione nella legge dei grandi numeri, nelle sedi estere dei principali siti o, semplicemente, dall’assenza delle spese tipiche che un negozio deve affrontare. Riassumendo, e ciò tornerà utile ricordarlo quando si andrà nella specifica trattazione delle tasse, possiamo suddividere gli acquirenti di liquidi in due categorie: chi compra liquidi pronti, in formati che vanno da 10 a 100ml, e chi compra le basi, composte da VG e PG, su cui aggiungere l’aroma. Questi ultimi con un notevole risparmio rispetto ai primi.

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Gli interventi legislativi e la sentenza della Corte

Il sistema fiscale italiano non è rimasto inerte all’arrivo sul mercato delle e-cig. In primo luogo, nel 2014, è stato introdotto il divieto di commercializzazione di tali prodotti ai minori degli anni 14. Contemporaneamente veniva modificato l’art.62-quater del T.U. Accise del 1995 ossia quello inerente ai prodotti succedanei al tabacco. La definizione, così novellata, si è rivelata particolarmente infelice perché faceva riferimento a tutti i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il tabacco, comprese le parti di ricambio. In un primo momento, allora, i rivenditori hanno applicato la tassa, pari a circa il 60%, su tutti i prodotti comprese le batterie, le custodie e gli alimentatori. Nello stesso anno una circolare precisava che questi ultimi non potevano e non dovevano considerarsi oggetto di tassazione. Conseguentemente è emersa un’importante questione di legittimità costituzionale, successivamente rimessa alla Corte, inerente alla tassazione applicata indistintamente su tutti i liquidi, con o senza nicotina.

Nel 2017, anche se non è una legge inerente alla tassazione, è entrata in vigore la TPD. Sono stati introdotti una serie di divieti, fra cui la vendita ai minori, ma ciò che sostanzialmente rileva nella presente trattazione è il divieto di vendita di liquidi contenenti nicotina in dimensione maggiore ai 10ml. I produttori, per continuare la vendita di liquidi e basi, hanno iniziato a vendere piccole “basette” da 10ml ad alto contenuto di nicotina al fine di diluire basi e liquidi pronti senza nicotina ottenendo le stesse quantità precedenti alla normativa europea.
In questo scenario, già abbastanza complesso, il 15 Novembre 2017 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso introdotto dalle case produttrici, poco fa accennata, e riguardante la parità di tassazione fra i liquidi. Questa ha rappresentato il punto di partenza delle proteste da parte di produttori, rivenditori e consumatori. La Corte, infatti, ha rigettato le doglianze mosse confermando la legittimità della tassazione applicata nel 2014. Si legge, nella motivazione di detta sentenza, che il criterio scelto non è in realtà contrario ai dettami costituzionali. La tassa prevista nel 2014 si pone come integrativa dell’imposta sul tabacco, andando a recuperare il gettito fiscale eroso dal mercato della sigaretta elettronica e non contrastando così con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Carta. Inoltre l’imposta sui prodotti nicotinici apparirebbe giustificata dalla tutela della salute: si vorrebbe, attraverso tasse sempre più pregnanti, disincentivare la vendita di quei prodotti che costituirebbero un trampolino di lancio al tabacco. Nell’arco di 24 ore questo non è stato l’unico colpo subito dal settore delle sigarette elettroniche, anzi, l’argomento più discusso è quello introdotto da un emendamento ala legge di bilancio di quest’anno.

L’emendamento Vicari

La vera doccia fredda, oggetto di discussioni, notizie false o confuse è rappresentato dall’emendamento Vicari proposto da Alternativa Popolare e approvato dalla Quinta Commissione della Camera dei Deputati. Tale emendamento, a detta della stessa senatrice, si pone come una soluzione in un settore sviluppatosi in modo anomalo e in assenza di una regolamentazione certa. Rappresenterebbe una tutela per la salute dei minori, una garanzia per i consumatori data da venditori e produttori certificati e, cosa non da meno, interverrebbe sul gettito fiscale che è stato di 5 milioni di euro contro i 110 previsti. Tali valori si sono tradotti, in termini pratici, in una regolamentazione monopolistica del settore che si traduce nel grave pericolo di piegare chi ha dedicato risorse e tempo nello sviluppo del nuovo mercato. L’impianto originario infatti prevedeva un intervento su più piani: una specifica licenza per i negozianti fisici e la chiusura di tutti gli shop online, il tutto affiancato all’applicazione della tassazione considerata legittima dalla Corte Costituzionale. A tale emendamento hanno fatto seguito una serie di articoli, discussioni e diffusione di informazioni più o meno veritiere.
Più utile, invece, è risultata una serie di contro emendamenti proposti da diverse fazioni politiche che non ha senso riportare qui al fine di non alimentare ulteriormente la già diffusa confusione. Alcuni proponenti modifiche, più o meno pregnanti, altri l’abolizione in toto dello stesso. Gli emendamenti miravano soprattutto al venir meno dei punti più critici dell’emendamento: la licenza di vendita sostituita da una semplice autorizzazione, per i soli negozi a vendita prevalente di prodotti del settore e ripristino della vendita online. Sul piano fiscale la tassazione avrebbe dovuto orientarsi su 1,90€ ogni 10ml di liquido con o senza nicotina. I negozi, poi, avrebbero potuto rifornirsi unicamente da AAMS o da depositi fiscali. La norma così modificata, in definitiva, mira a regolare le forniture e la rivendita.

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Infine, Lunedì 18/12/2017 la Quinta Commissione della Camera ha approvato la riforma del settore, che potrebbe diventare legge con l’approvazione del bilancio il 21/12/2017, con non poche sorprese rispetto a quanto appena detto: tutte in negativo. La rimodulazione della tassa è stata abrogata, verranno dunque applicati circa 5€ ogni 10 ml di liquido, con o senza nicotina. Non verranno invece applicate né limitazioni agli approvvigionamenti, per i commercianti, né licenze mantenendo quanto poco fa anticipato: una semplice autorizzazione. Verranno invece chiesti gli arretrati sulla tassa non applicata dal 2014 e vietata la vendita online di qualsiasi liquido, distruggendo così, in un colpo solo, un intero settore. Un intervento diretto contro un settore in via di sviluppo, con ampie prospettive per il futuro, che ne decreta sostanzialmente la morte.
Inoltre, così la normativa appare ampiamente contraddittoria e diretta a colpire unicamente i negozianti del settore e i meno esperti, chi, dunque, si rivolge a questo mondo per smettere il proprio vizio del fumo. In base a quanto già detto, verranno tassati liquidi con o senza nicotina, composti quindi da PG e VG di cui la nicotina diventa solo un’eventualità. La contraddizione è presto detta: PG e VG non sono prodotti specifici per le sigarette elettroniche, gli stessi, infatti sono liberamente acquistabili in farmacia. La conclusione, ridicola, è che per un litro di base la tassa ammonterà a 500€ mentre in farmacia si spenderanno pochi euro. Risultato finale, dunque, non sarà un aumento delle tasse perché questo risulterà facilmente aggirabile ma piuttosto la condanna degli attuali fumatori che si troveranno privi di stimoli per il passaggio alle sigarette elettroniche.
Oltretutto, al di la delle mode, è giusto non scordarsi l’origine e il fine delle sigarette elettroniche: coadiuvare l’abbandono del tabacco e sostituire, di fatto, una dipendenza con un’altra. Quest’ultimo assunto può apparire contraddittorio ma, allo stato dei fatti, solo una delle duo si  può potenzialmente concludere con la morte. Allo stato attuale un fumatore, bilanciando i costi fra l’affacciarsi al mondo del vaping o mantenere il vizio del tabagismo, non ha alcun incentivo. La scelta, purtroppo ovvia, sarà quella della sua condanna.

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