Suicidio assistito: è un reato ancora attuale?

Sulla tematica dell’eutanasia si è discusso a lungo. Centinaia, se non migliaia, di parole sono già state spese soprattutto in epoca recente dove si è arrivati, almeno in parte, a una disciplina attraverso l’introduzione del testamento biologico. Ciò che non si ha avuto modo di osservare, invece, è un argomento per così dire di riflesso, strettamente correlato quindi a chi si avvale dell’interruzione volontaria della vita. Il riferimento qui è a coloro, amici familiari o semplici volontari, che assistono il soggetto nel suo ultimo viaggio e subiscono, loro malgrado, conseguenze legali del loro gesto. Queste conseguenze o, che dir si voglia, la punibilità di questi gesti devono attribuirsi al reato di istigazione e assistenza al suicidio che è tutto ciò che resta dell’arcaica normativa volta a punire il suicidio in quanto tale.
Al fine di comprendere al meglio i risvolti attuali di tale istituto nonché la sua concreta attualità, appare necessaria una breve indagine di stampo storico non solo su detto reato ma anche sulla punibilità del suicidio.

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Il reato di suicidio e l’assistenza o istigazione al commetterlo

Il suicidio non è più previsto come reato nella totalità degli ordinamenti europei e ciò da centinaia di anni. La sua perseguibilità, quando ancora esisteva, poteva tranquillamente attribuirsi alla religione cattolica dove lo stesso veniva considerato dai maggiori teologi dell’antichità come peccato. Esso, infatti, non solo contrasta apertamente con l’indisponibilità della vita ma può essere visto come una sorta di deicidio e questo in quanto l’uomo è realizzato a immagine e somiglianza di Dio. Quest’ultimo spunto è ravvisabile negli scritti di Hannah Arendt in riferimento all’elevazione del delitto di omicidio quale reato assoluto, tuttavia il sinallagma con il suicidio è facile, se non ovvio, data l’identità del bene giuridico tutelato: la vita.                                                                      Tali tematiche tuttavia, così come le eterne diatribe filosofiche in merito, hanno abbandonato il mondo del diritto passando in secondo piano già dall’avvento della laicità giuridica in epoca illuministica. L’avversione per il delitto del suicidio, ascrivibile come appena detto all’irrilevanza religiosa nella legge, ha altresì caratteri strettamente tecnici, primo tra tutti l’elemento portante del diritto penale italiano: la personalità del reato. Infatti, nel caso del suicidio, non vi è alcun soggetto punibile così come nel caso del semplice tentativo non vi è alcuna lesione se non quella autoinferta all’autore. Tutti questi elementi, però, non hanno trovato estensione globale nell’ordinamento italiano e la prova di ciò è data dal delitto di cui all’articolo 580 del codice penale ossia l’istigazione o l’assistenza al suicidio.                                                                                            Questa norma, all’apparenza unitaria, sanziona in realtà due differenti condotte. La prima è rivolta a chi, con il proprio intervento, instaura, incita o alimenta un proposito suicida già preesistente nella vittima. La seconda, invece, sanziona il soggetto che materialmente facilita l’esecuzione della morte. La norma, in chiusura, prevede particolari circostanze aggravanti che si traducono in un  aumento della pena nel caso in cui la vittima sia di minore età, sotto effetto di stupefacenti o alcolici o, ancora, inferma di mente.

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I risvolti moderni del delitto

Il reato in oggetto è tornato agli albori di cronaca parallelamente al sentimento comune sulla necessità di regolamentare l’istituto dell’eutanasia. Casi, come già detto in apertura, connessi all’assistenza all’eutanasia avvengono spesso, alcuni passano nel silenzio di qualche tribunale minore ed altri, come il famoso caso di Dj Fabo vengono dati in pasto ai mass media. Proprio a quest’ultimo caso si deve la recente rimessione, nel processo che vede Marco Cappato reo di aver aiutato Dj Fabo ad avvalersi di un trattamento di fine vita in Svizzera, alla Consulta al fine di valutare la costituzionalità del reato previsto dall’art. 580 del codice penale. Proprio tale rimessione, a differenza di quanto avrebbe fatto una sentenza di condanna o di assoluzione, permetterà di porre finalmente un punto sull’annosa questione su questo particolare delitto. Il punto centrale dell’analisi dovrà senz’altro ritrovarsi nella già vista duplicità del reato che prevede, oltretutto, il medesimo trattamento sanzionatorio per condotte che nella realtà dei fatti sono difformi. In particolare, come già accennato nell’analisi dell’art. 580 del codice penale, questo prevede un’unica identica pena nei confronti di chi assiste il suicida e nei confronti di chi, invece, lo istiga. La differenza, invece, è abnorme. Mentre la seconda condotta prevede un’intrusione nella sfera cognitiva del soggetto, alimentando o creando un proposito precedentemente inesistente o mite, la prima consiste solo nella facilitazione favorendo uno strumento oppure un luogo. Concretamente, quindi, il delitto di assistenza al suicidio è relegato appunto alle ipotesi di eutanasia, di persone che concretamente non possono concludere il gesto estremo già valutato, pianificato e deciso. Infatti, nel caso in cui una persona non fosse inferma, la scelta del mezzo di morte è pressoché illimitata rendendo quindi tale ipotesi delittuosa una rara eccezione. Appunto in rapporto a queste ipotesi la Consulta dovrà valutare se il reato è ancora in linea con l’opinione pubblica, cosa che, presumibilmente anche in riferimento ai trattamenti di fine vita, non è. Parimenti al discorso generale sul suicidio, in questo caso, il soggetto che assiste la vittima non è parte del percorso causale che porta alla morte o, per meglio dire, ne è unicamente parte trasversale. In queste ipotesi, come nello specifico caso di Dj Fabo, infatti l’intervento di un soggetto esterno dovrebbe essere valutato come un mero aiuto dato che il procedimento mentale è già cristallizzato. Come l’irrilevanza penale del suicidio, o del suo tentativo, qualsiasi essere umano è libero di scegliere se vivere o morire senza che tale decisione abbia riflessi sul piano giuridico. Data la farraginosità del diritto e del legislatore italiano, tuttavia, vi sono delle zone d’ombra in materia che necessitano di essere regolamentate perché in questi casi un’unica legge di epoca risalente sanziona una condotta che in una situazione normale sarebbe irrilevante.

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L’intervento della Consulta, in assenza di uno stimolo legislativo ordinario, si rende dunque necessario non solo per rinnovare ancora una volta un codice penale di un’epoca che ormai non appartiene a nessuno ma anche per delineare al meglio un campo pericoloso. Pericoloso non per le questioni morali ad esso collegate ma per le ben più gravi e concrete conseguenze legali.

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