È possibile svincolarsi dall’affitto di locazione senza dover necessariamente attendere la scadenza naturale del contratto? Scopriamolo insieme.
I contratti di locazione più comuni utilizzati per gli affitti di immobili sono solitamente quelli a canone libero e quelli a canone concordato. Questi contratti hanno per legge una durata di validità (4 anni più altri 4 il primo e 3 più 2 il secondo), da considerare come inderogabile tra le parti: il locatore, infatti, per recedere dal contratto dovrà attendere la scadenza naturale dello stesso, disdicendolo attraverso una comunicazione anticipata di sei mesi.
Anche il conduttore deve rispettare l’obbligo di preavviso di sei mesi e continuare a corrispondere il canone fino al termine del periodo preannunciato. Tuttavia, come ribadito in più circostanze dalla giurisprudenza, il conduttore ha anche altre possibilità: se sussistono, infatti, giustificati motivi che rendono la disdetta necessaria, ecco che allora può svincolarsi dalla locazione senza dover attendere la scadenza naturale del contratto.
I motivi giustificati che il conduttore può addurre per interrompere il contratto non sono stati indicati dalla legge che disciplina la materia: è stata la giurisprudenza, infatti, a sentenziare a riguardo, valutando di caso in caso in base alla loro gravità, tale da rendere impossibile per l’affittuario continuare a far fronte al canone mensile di locazione. Entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono.
Partiamo da un principio generale espresso dalla Cassazione: l’inquilino può disdire l’affitto anticipatamente rispetto a quanto concordato solo in caso di sopraggiunti motivi gravi a seguito della conclusione del contratto. In altre parole, i gravi motivi che rendono impossibile proseguire la locazione non sussistevano ed erano “sconosciuti” al conduttore prima della firma del contratto.
Inoltre, ancora secondo la giurisprudenza i motivi devono risultare oggettivamente gravosi. Alcuni esempi possono tornarci utili: immaginiamo il caso di un affittuario che, per raggiungere il proprio immobile, debba percorrere sei rampe di scale per un totale di tre piani, in uno stabile senza ascensore. In caso di sopravvenuta disabilità improvvisa, ecco che l’impedimento renderà la disdetta anticipata del contratto necessaria e legittima.
Altri motivi gravi ed accettati dalla giurisprudenza sono l’improvviso licenziamento, il trasferimento lavorativo, l’ampliamento del nucleo famigliare, ma anche la presenza di vicini rumorosi e di barriere architettoniche. In caso emergano queste circostanze, il conduttore è tenuto ad informare il locatore della volontà di disdetta attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC, indicando il motivo grave sopravvenuto e comunicando la data di disdetta, tenendo conto dei sei mesi di preavviso legale da rispettare e versare regolarmente.
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