Violenza sessuale e violenze di branco

Sembra essere tornata alla ribalta, in queste ultime settimane in Italia, la violenza sessuale. Il nostro Paese in queste occasioni viene apostrofato quale paese dei balocchi, senza legge, alla deriva e in mano a giudici che concedono indulgenze come un panettiere la mattina. Il sentimento comune si orienta sulle pene corporali, mutilazioni genitali, castrazione chimica o espatri di massa. Addirittura tornano alla luce giovani nostalgici di tempi mai conosciuti, millantando che sotto dittatura questi problemi non esistevano e, se anche fossero esistiti, le pene sarebbero state esemplari. Ma è veramente così? Siamo di fronte ad un fenomeno incontrollabile per cui le nostre leggi non possono fare niente? Potremmo imparare dalla storia e applicare normative ormai abrogate, ma sicuramente più adeguate alla pericolosa emergenza che siamo chiamati ad affrontare?

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Una doverosa analisi storica

Storicamente le norme regolatrici in materia di sessualità sono sempre state presenti, e sono state più o meno permissive. La violenza sessuale, in particolare, viene individuata come peccato già dal IV secolo, ad opera di Tommaso. Tuttavia, un passaggio dal mondo religioso a quello medico-giuridico viene individuato nel 1800, precisamente in Francia, nel 1867. Un ulteriore e definitivo passo alla modernità avviene nell’abolizione dell’indulgenza allo stupro di una prostituta, come previsto all’articolo 350 del codice del 1889, e nello stesso senso per quanto concerne il matrimonio come causa estintiva del reato.
Appare interessante un’analisi della percezione sociale della tipologia dei reati sessuali per comprendere meglio la gravità di tali ipotesi. Secondo uno studio degli anni 20, gli interessati consideravano la violenza sessuale addirittura più grave dell’omicidio. Inoltre, nel 1982, un sondaggio rivela che il 40% dei cittadini sarebbe stato favorevole alla pena di morte per i colpevoli di violenza sessuale. In particolare in Italia, nel 1982, viene appunto rilevato come reato in assoluto più grave quello della violenza sessuale accompagnata dall’omicidio.
Fondamentale nell’argomento è la legge del 15 febbraio 1996 numero 66. La legge ha comportato innanzitutto il trasferimento dei delitti sessuali dai «Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume» ai «Delitti contro la persona», sostanzialmente dagli articoli 519 e seguenti, agli articoli dal 609 bis al 609 decies. Questo sottolinea l’attuale percezione che vede, come bene leso, l’integrità della persona e non l’astratta moralità come invece avveniva in tutta l’epoca del ventennio. Un’altra modifica apportata dalla legge è l’unificazione di atti di libidine e violenza carnale in un’unica fattispecie, in modo da porre fine a certi dibattiti per cui, per determinare la fattispecie applicabile alla vittima, venivano poste domande insistite, inopportune e mortificanti.

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La legislazione attuale

Fondamentali nella fattispecie di reato sono i requisiti della violenza o della minaccia. In dottrina si è discusso se tali requisiti appaiano sempre necessari. Punto di partenza delle critiche è dato dal fatto che le moderne forme di violenza sessuale sono quelle di data rape o acquaitance rape. In queste ipotesi, appunto, non è sempre riscontrabile l’elemento della minaccia o della violenza, in quanto vi è un vincolo sottostante di conoscenza o, addirittura, un vincolo più stretto come quello di parentela. Ponendo, però, l’attenzione su queste fattispecie, ci rendiamo conto che il confine tra consenso e dissenso è particolarmente labile. Da ciò conseguirebbe un’approfondita indagine sul comportamento della vittima, rischiando di riportare la situazione a quella precedente all’introduzione della legge del 1996.
Elemento comune fra tutti gli studiosi in materia risulta comunque essere quello che la violenza, anche se prescinde dall’uso della forza, si caratterizza come una lesione alla libera autodeterminazione della persona. Tale visione permette l’estensione del reato a quelle particolari forme di aggressione caratterizzate da un’accettazione conseguente a particolari forme di coercizione, su fraintendimenti o su un’ineguaglianza fra la posizione dei soggetti.
Detti requisiti  non rilevano per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 609 quater. Ai sensi del suddetto articolo, soggiace alla pena chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallo stesso, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14, ovvero non abbia compiuto gli anni 16 qualora il colpevole sia un ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione di vigilanza o custodia, il minore è affidato o abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Le eccezioni accennate precedentemente riguardano il caso del minorenne che compia gli atti con minore che ha compiuto gli anni tredici, se la differenza tra i due non è superiore a tre anni. L’assenza del requisito si spiega in quanto in questa tipologia di reati essa spesso è assente; anzi molte volte avvengono tramite soggiogazione di dimostrazioni di tenerezza.  La ragione della tutela maggiore qui è l’armonioso sviluppo della personalità del minore. Le eccezioni, invece, si spiegano in quanto ormai si ritiene che i rapporti tra coetanei o quasi coetanei  sarebbero meno nocivi in quanto non implicano la dominazione da parte di uno dei due partner.
Il secondo comma dell’articolo 609 bis prevede che alla stessa pena soggiace chi abusa dell’inferiorità fisica o psichica della persona lesa al momento del fatto. Questa previsione è un’ulteriore novità introdotta dalla legge 11 febbraio del 1996: viene con questi termini sostituito il precedente «malattia mentale», restituendo così al malato di mente la libertà di intrattenere rapporti sessuali che finiva per essere lesa da un applicazione letterale o restrittiva della precedente norma. La nuova struttura certamente consente di ricomprendere la malattia mentale come situazione di inferiorità, purché non si consideri che la malattia mentale sia hic et nunc inferiorità, o si svuoterebbe di significato l’innovazione stessa dell’articolo 609-bis. Rilevante la disposizione all’articolo 609-sexies per cui non può essere invocata a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.

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La violenza sessuale di gruppo

Principale argomento del dibattito pubblico è la violenza di gruppo, che viene prevista e disciplinata dallo stesso articolo 609. Essa è stata considerata come una delle più importanti novità introdotte successivamente al trasferimento dell’intera normativa e questo perché l’allarme sociale e la pericolosità di questa fattispecie appaiono, infatti, come giustificatrici della stessa riforma.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. In questa ipotesi è necessario soffermarsi sul significato del termine “gruppo”. Nelle scienze sociali con gruppo si intende un insieme di più di due persone (altrimenti si userebbe coppia), dove possono esprimersi dinamiche di interazione, leaderismo, gregarismo, appartenenza, coesione, cooperazione, e via dicendo.
Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza prevalente non escludono che tale ipotesi possa concretizzarsi anche mediante la condotta operata da due soggetti.
Tale affermazione è possibile in riferimento ad altri reati in cui il termine gruppo viene utilizzato in maniera similare, come la rapina, l’estorsione e la violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
La ratio alla base di tale fattispecie non è pacifica. Secondo alcune teorie si basa sulla minore possibilità della vittima di opporre resistenza o di porre un normale consenso o dissenso. Altre fanno rilievo sulle umiliazioni e sul particolare stato imposto alla vittima. Appare, quindi, necessario individuare la ragione d’essere della norma in un concorso degli elementi precedentemente enunciati. Essa sembra, pertanto, volta a perseguire il soggetto attivo, il quale esercita un maggior potere intimidatorio, e a prevenire la reiterazione di comportamenti sessuali violenti.
Dal momento dell’emanazione di questa innovazione si è innanzitutto cercato di definire se essa fosse semplicemente un’aggravante della stessa violenza sessuale, oppure una fattispecie autonoma. Deve preferirsi il carattere di autonomia in quanto essa ha, con la violenza sessuale, lo stesso nucleo comune, differenziato solamente dal concorso di persone nel suo svolgimento. Fuga, inoltre, ogni dubbio in proposito la scelta sistematica del legislatore il quale, se avesse voluto prevedere una circostanza aggravante, l’avrebbe ricompresa all’interno dell’articolo 609-ter che individua i singoli gravami.

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Le pene previste e le possibili evoluzioni normative

Come abbiamo avuto modo di osservare, una normativa in materia non solo esiste già, ma risulta addirittura relativamente recente. Prescindendo dagli estremismi, tralasciando soluzioni corporali più o meno estreme come quelle accennate nell’incipit, possiamo notare come in realtà le conseguenze sanzionatorie siano già di per se particolarmente gravi. Tale delitto, infatti, viene punito con la pena della reclusione dai cinque ai dieci anni, che possono essere ridotti fino ad un terzo nei casi di minore gravità. In un apposito articolo, il 609-ter accennato precedentemente, vengono delineate alcune circostanze aggravanti che portano un aumento della pena fino agli anni quattordici.
Tornando all’ipotesi che più fa discutere, la violenza sessuale di gruppo, la pena va dagli anni sei ai dodici, e le circostanze aggravanti, essendo quest’ipotesi un caso a sé stante, possono comportare ulteriori aumenti.
Gli strumenti di tutela, intesi come trattamenti sanzionatori, esistono e anzi, negli ultimi anni, il trasferimento di questi reati nonché la previsione di maggiori aggravanti lasciano intendere una risposta del legislatore a quello che è uno dei crimini più sentiti. In questo caso infatti, come avviene per la maggior parte dei reati contro le persone, l’incontro fra l’uomo e la legge è continuo e l’impatto mediatico che possono provocare, per empatia o spirito di giustizia, è elevatissimo. Se si vuole riconoscere qualche colpa, allora, non lo si può fare nei confronti della legge. L’unico scoglio, praticamente insormontabile, è la certezza della pena di cui questa non è la sede più idonea per parlarne. Certo non è una conclusione esaustiva, speranzosa o rosea ma ogni cosa ha i suoi limiti ed intervenire in maniera preventiva su questi fatti, mossi il più delle volte da problematiche a livello psichico, è quanto meno arduo, salvo voler riabbracciare o rispolverare le vetuste tesi di Cesare Lombroso.

 

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