La coltivazione domestica alla luce della recente giurisprudenza

Quando si parla di stupefacenti in materia penale lo si fa in modo univoco, essendo la normativa comune a qualsivoglia tipologia di sostanza stupefacente. La norma di riferimento, infatti, è data dalla Testo Unico 309 del 1990 che, in realtà, ha subito un excursus storico particolare. In tale contesto, di recente, la Corte di Cassazione si espressa su una particolare ipotesi che aveva precedentemente diviso dottrina e giurisprudenza: la coltivazione domestica della marijuana. Al di là di personali valutazioni circa il sistema adottato dal nostro Paese, quello delle sostanze stupefacenti è un mercato sommerso di enorme rilievo. Basti pensare, in linea con le stime più recenti, che almeno un terzo degli italiani ha fatto uso di droghe almeno una volta nella vita. Di questi, quasi il 35% ha fatto uso di cannabis per un valore complessivo, a livello europeo, di almeno trenta miliardi di euro. Ne emerge, allora, che l’attuale numero di consumatori abituali, specialmente di cannabinoidi, sia parimenti imponente.

 

Il Testo Unico 309/90

La materia, o meglio la punibilità di alcune condotte inerenti alle sostanze stupefacenti, è disciplinata in modo dettagliato dal Testo Unico, la cui norma chiave è senz’altro quella di cui all’articolo 73 dello stesso. Proprio tale articolo, come anticipato, è stato al centro di particolari vicende negli anni passati, che hanno portato addirittura a una pronuncia da parte della Corte Costituzionale. Partiamo, allora, dall’essenziale presupposto di individuare le condotte che costituiscono reato. A differenza di come si potrebbe essere portati a pensare, il semplice utilizzo o consumo di sostanze stupefacenti non porta alcuna conseguenza penale. Ciò che viene sanzionato, infatti, è la produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti indipendentemente dalla realizzazione mediante cessione o vendita. Tale discorso, tuttavia, non deve portare a far pensare all’equiparazione del sistema italiano con quello di altri Stati, come l’Olanda, dove vige una liberalizzazione, più o meno particolare, delle sostanze stupefacenti. Le conseguenze, invece, per il semplice detentore di sostanza stupefacente ad uso personale, seppur non facenti parte della branchia del diritto penale, vanno dalla sospensione della patente all’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Queste possono comunque essere evitate qualora il consumatore accetti di recarsi al Servizio pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.). Il consumo di stupefacenti, poi, può acquistare rilevanza in altri ambiti, come ad esempio l’omicidio o le lesioni stradali (qui assurge al ruolo di elemento costitutivo delle fattispecie), con le gravi conseguenze che da ciò ne derivano. Al di là di tali particolari ipotesi il semplice consumo, appurato quindi successivamente all’uso della droga, non è di per sé punibile. Il soggetto viene semplicemente segnalato a un Ser.T.: il rivolgersi o meno allo stesso per intraprendere un percorso terapeutico è una libera scelta del segnalato, il cui rifiuto non porta a nessuna conseguenza.
Tanto precisato in riferimento alla produzione e alla cessione, l’impostazione tradizionale così come disegnata dal legislatore del 1990 prevedeva una distinzione fra le droghe leggere e le droghe pesanti. Il metro di paragone per ricondurre una droga all’una o all’altra categoria era semplicemente dato dal contenuto di sostanza stupefacente della stessa. In pratica, per semplificare la trattazione, la cannabis era ricondotta alle droghe leggere mentre altre sostanze, come l’eroina o la cocaina, alle droghe pesanti. La nota distinzione è venuta meno nel 2006 ad opera della legge Fini-Giovanardi che, sostanzialmente, ha equiparato ogni droga esistente, riconducendo ogni ipotesi alla medesima pena ovvero una forbice sanzionatoria dagli otto ai venti anni di reclusione. Detta equiparazione piena, come prevedibile, è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

Non si può infatti negare che le diverse sostanze stupefacenti in circolazione, con riferimento alla vita e alla salute dei consumatori, portano concretamente a differenti conseguenze. Una piena equiparazione, dunque, risultava incostituzionale laddove puniva in egual misura chi contribuisse alla diffusione di sostanze con minore pericolosità sociale e chi spacciasse, invece, sostanze nettamente più pericolose. Si è ritornati, così, alla previgente differenziazione fra droghe leggere e droghe pesanti in particolare con la previsione di un minimo della pena minore, appunto, per le droghe leggere. In ogni caso, lo stesso Testo Unico, prevede una pena più mite, al comma 5 dello stesso articolo 73, per le ipotesi di lieve entità con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032,00 a 10.329,00 €.

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Ciò che contraddistingue il Testo Unico del 1990 è che lo stesso si pone come una norma penale relativamente in bianco. Tale elemento, che non viola il principio di legalità fondante il diritto penale, è invece necessario per garantire una tutela piena ed effettiva con riferimento alle nuove droghe che puntualmente rientrano nel mercato illegale. La previsione espressa di un elenco tipizzato di sostanze stupefacenti, infatti, avrebbe portato ad escludere la punibilità per le droghe non specificatamente elencate, o comunque l’attesa di un aggiornamento legislativo, con i relativi iter burocratici, ne avrebbe consentito il momentaneo commercio. Per ovviare a un simile problema, allora, si è previsto un rinvio a un apposito elenco che viene periodicamente aggiornato dal Ministero della Sanità.
Per ciò che concerne l’individuazione della lesività della sostanza stupefacente, elemento che tornerà utile nell’analisi della recente pronuncia della Cassazione, occorre comprendere il bene giuridico tutelato dalla disciplina penale. Esso, infatti, si identifica nella salute pubblica da intendersi come integrità fisica o psichica della salute di tutti coloro che possono essere esposti al pericolo di corrompimento della stessa. Il reato così come delineato dal Testo Unico, dunque, è un reato di pericolo in quanto la saluta pubblica rischia di venire lesa dalla semplice diffusione  di sostanze nocive.

 

La recente pronuncia della Cassazione

Ora che abbiamo fatto chiarezza sulla normativa vigente in Italia e, quindi, sulle sanzioni previste in materia di stupefacenti, possiamo analizzare i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Non è affatto un segreto che i kit di coltivazione domestica per la cannabis siano estremamente diffusi. I semi della pianta, infatti, essendo privi di principio attivo sono perfettamente legali e vengono venduti liberamente su internet e in vari negozi sparsi per l’Italia. Per quanto riguarda lo step successivo all’acquisto dei semi, la coltivazione domestica della pianta, si sono nel tempo contrapposti due differenti filoni di pensiero. Un primo, maggioritario e pressoché unanime, riteneva punibile la semplice coltivazione. Il secondo, invece, presupponeva l’analisi concreta del pericolo. Per quanto riguarda la tutela del bene giuridico che, come abbiamo visto, è rappresentato dalla pubblica salute, la prima teoria riteneva che lo stesso fosse messo in pericolo dalla semplice esistenza della pianta di cannabis. Rispetto a tale filone interpretativo, allora, non rileva né il concreto grado di principio attivo sviluppato dalla pianta al momento dell’analisi né tantomeno il potenziale livello raggiungibile dalla particolare specie. Indipendentemente, poi, dalla specifica destinazione del prodotto, tale orientamento riteneva integrata l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 73 del Testo Unico con la semplice esistenza della pianta. Il bene giuridico tutelato, aderendo a una simile impostazione, potrebbe essere messo a rischio anche dal potenziale sviluppo del mercato illecito alimentato dal solo aumento globale del materiale stupefacente anche se, nel caso concreto, l’utilizzo del coltivatore fosse quello dell’autoconsumo. Questo stringente orientamento è stato considerato prevalente e maggioritario per diversi anni e ciò fino alle recente pronuncia della Corte di Cassazione. Il Supremo consesso, infatti, deliberando a sezioni unite con la pronuncia del 19 dicembre 2019, ha effettuato un inatteso renvirement giurisprudenziale in materia di coltivazione domestica.

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Da un lato, infatti, riconferma la teoria più rigida. Dall’altro, invece, la supera abbracciando la teoria dell’analisi del caso concreto. Viene così confermata l’irrilevanza della quantità di principio attivo presente nella pianta al momento della rilevazione. Appare sufficiente, quindi, la riconducibilità della pianta al tipo botanico vietato e, dunque, il potenziale di sostanza stupefacente che si può venir a creare dal completo sviluppo della pianta. Sotto questo punto di vista, allora, possiamo affermare che la sanità pubblica viene messa in pericolo anche dal solo sviluppo potenziale della pianta che potrebbe, in futuro, ampliare la disponibilità nel mercato illecito. La vera innovazione della sentenza appena richiamata è tuttavia un’altra e riguarda, invece, i particolari casi di coltivazione domestica per uso proprio. Forti di quanto affermato sulla punibilità del semplice consumatore, visto dall’ordinamento come un soggetto bisognoso di cure e non come un criminale, gli Ermellini hanno stabilito la non punibilità di una simile condotta. A tal fine appare essenziale definire, in attesa della Sentenza completa e in base alle poche indicazioni fornite dal principio di diritto offerto dalla Cassazione, quali siano gli indicatori per stabilire la destinazione in via esclusivamente personale del coltivatore. Alcuni sono desumibili, per inverso, dai generici criteri utilizzati per l’individuazione degli spacciatori: l’assenza di bilance di precisione, di buste o contenitori che facciano presuppone la destinazione di mercato o, ancora dalla presenza o meno di contanti o banconote di piccolo taglio. Altri, invece, vengono riportati dalla stessa Cassazione fra cui rilevano le rudimentali tecniche di coltivazione utilizzate, lo scarso numero di piante rinvenute, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile dalle stesse. Tutti questi elementi, che nel caso concreto escludono che il prodotto vada concretamente ad alimentare il mercato, riconducono simili ipotesi a quelle del semplice consumo personale che, come abbiamo osservato, è penalmente irrilevante.

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